La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, con la sentenza n. 191 del 31/07/2017, ha condannato l’economo del Comune a rifondere il proprio ente relativamente ad alcuni buoni economali per spese non contemplate dal Regolamento di contabilità dello stesso ente. Nella fattispecie, si trattava di spese per il pagamento di sanzioni per violazione del codice della strada e di penali dovute per ritardati pagamento, non solo non rientranti nell’ambito delle tipologia ammissibile a norma del regolamento, ma che avrebbero dovuto essere poste a carico di coloro che avevano commesso l’illecito.