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Prendendo le mosse da quanto sottolineato dalla AGCM nell’Atto di segnalazione n. AS1999 molti servizi ritenuti strumentali non sono stati inseriti nelle relazioni di ricognizione ai sensi dell’art.30 Dlgs. 201/2022 dello scorso anno.

E’ bene a tal punto riportare il passaggio proprio della AGCM in cui fornisce delle indicazioni operative per ritenere correttamente strumentali alcuni servizi affidati in gestione: “si Γ¨ riscontrato che diversi servizi non sono stati oggetto di ricognizione poichΓ© ritenuti erroneamente β€œstrumentali” e perciΓ² fuori dal perimetro applicativo del d.lgs. n. 201/2022. CiΓ² Γ¨ accaduto, ad esempio, per i servizi di manutenzione delle strade, degli edifici e del verde pubblico, per l’illuminazione pubblica e votiva e per la gestione degli impianti sportivi (c.d. servizi β€œnon a rete”). (..) l’AutoritΓ  intende rammentare che si Γ¨ in presenza di un servizio pubblico locale quando sul territorio l’utenza corrisponde, anche indirettamente, il prezzo per il servizio fornito, mentre si ricade nella categoria dei servizi strumentali quando il beneficio della prestazione si riflette esclusivamente nei confronti dell’ente ed Γ¨ questo a versare al soggetto affidatario il corrispettivo per i servizi prestati” .

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